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    03/07/2024

Al via la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto 17 anni

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b_300_220_15593462_0___images_stories_Attualita_motoriz2.jpgAVELLINO – Avrà finalmente attuazione, a partire dal  prossimo 21 aprile, l’istituto della cosiddetta “guida accompagnata”, una novità in materia di patenti, introdotta dalla legge 120 del 2010. Scade alla detta data, infatti, il termine di 120 giorni al cui spirare era subordinata l’effettiva vigenza del decreto interministeriale, numero 213 dell’11 novembre del 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2011, con cui è stata data concreta attuazione alla norma citata.

L’istituto della “guida accompagnata”, che ha creato aspettative e curiosità non solo tra gli addetti ai lavori, consente ai minori che abbiano compiuto 17 anni di età e siano già in possesso della patente di categoria “A” di potersi esercitare alla guida di un autoveicolo di massa inferiore a 3,5 tonnellate accompagnati da un patentato già previamente individuato, sempreché la patente “A” posseduta non sia scaduta di validità, e non sia gravata da provvedimenti di inibizione alla guida. La ratio della norma evidentemente è quella di consentire, a chi già conosce, avendo superato un esame di teoria, la segnaletica e le norme di comportamento sulla strada, una più lunga fase di formazione e perciò di accumulare una maggiore esperienza di guida rispetto a chi consegue la patente seguendo il normale percorso. Sotto altro profilo, si tratta palesemente di una novità di particolare delicatezza per cui non solo sono state previste particolari cautele e accortezze in sede di pratica attuazione, ma anche sanzioni di particolare efficacia.

Intanto non è secondario sottolineare che essa consente solo l’esercitazione alla guida e non la  guida vera e propria. Per poterla effettuare è necessario rivolgere un’apposita istanza all’ufficio della Motorizzazione civile (nella foto, l’aula degli esami della sede di Avellino), sottoscritta anche dal genitore o tutore, in esito alla quale viene rilasciata una ricevuta che consente all’allievo di iscriversi, presso un’autoscuola o un centro di istruzione, ad un corso di guida della durata di 10 ore, il cui programma, anch’esso particolarmente innovativo sotto alcuni aspetti, prevede, oltre agli insegnamenti di base, esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane, nonché la guida in orario notturno. Solo dopo lo svolgimento del corso, il cui compimento va certificato con un attestato di frequenza rilasciato dall’autoscuola e corredato del libretto delle lezioni di guida, l’ufficio della Motorizzazione rilascia l’autorizzazione alla “guida accompagnata”, che consente appunto di potersi esercitare alla guida in compagnia di una persona che assume la veste di “accompagnatore”, da individuare all’atto di presentazione dell’istanza di autorizzazione, e per il quale  il decreto interministeriale richiede requisiti rigorosi.

Infatti, egli deve essere titolare di patente da almeno 10 anni e soprattutto non deve aver superato i sessanta anni di età; inoltre, non deve aver subito precedenti provvedimenti di sospensione della patente di guida, decadendo dal ruolo di “accompagnatore” laddove tale tipologia di provvedimento ovvero di revoca della patente dovesse sopraggiungere con l’autorizzazione in corso. Dunque non un generico accompagnatore, magari reperito al momento, ma una persona, o più, designata dal minore e dal genitore al momento di presentazione dell’istanza e annotata sull’autorizzazione alla guida, che deve essere ovviamente esibita in caso di controllo delle forze dell’ordine unitamente alla patente.

Anche i veicoli utilizzati per tale tipologia di esercitazione di guida devono rispettare alcuni requisiti, oltre al limite di massa, pari a 3,5 tonnellate, e al divieto di traino, essi non possono superare i limiti di potenza stabiliti per i neopatentati dall’art. 117 del codice della strada (55KW per tonnellata con l’ulteriore limite di 70 KW per i veicoli di categoria M1(autovetture fino a nove posti compreso il conducente)). Devono, inoltre, avere un contrassegno particolare, previsto dalla normativa, che consente di comprendere agli altri utenti della strada che il veicolo che lo reca  è impiegato in esercitazione di guida.

Un particolare occhio, infine, conviene rivolgere alle sanzioni. Essendo l’autorizzazione legata al possesso della patente di guida di categoria “A”, le sanzioni che dovessero colpire la patente, consistenti nella revoca ovvero nella sospensione della validità della stessa, comportano anche la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata che, in tale ultima ipotesi, non potrà più essere rilasciata.

 

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