AVELLINO – Il bollino blu è definitivamente abolito: questo il senso di un parere reso dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in sede di interpretazione delle disposizioni del decreto legge n. 5 del 2012 - convertito con legge n. 35 del 2012 - recante disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo. La norma in ultimo citata infatti, pur disponendo che “a decorrere dal 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico dei veicoli è effettuato esclusivamente al momento delle revisione periodica obbligatoria del mezzo”, aveva lasciato il dubbio che il bollino blu fosse sopravvissuto, pur dovendo coincidere il relativo controllo con l’operazione di revisione del veicolo. Nell’incertezza, sia gli enti territoriali, beneficiari degli importi versati dai cittadini, sia gli operatori avevano in alcuni casi continuato, in buona o in mala fede, a tenere in piedi le procedure per il rilascio del bollino. Con la conseguenza di imporre agli ignari cittadini un onere ingiusto.
La nota del ministero, n.15241/RV del 30 maggio scorso, inviata sia agli enti territoriali coinvolti sia alle associazioni di categoria degli operatori, fornisce un definitivo chiarimento sulla sorte del bollino blu. In effetti, esso aveva la finalità di attestare che i gas di scarico fossero rispettosi dei parametri di inquinamento massimo ammissibile in relazione al tipo di veicolo: esattamente lo stesso tipo di verifica e di attestazione posta in essere, tra le altre, con l’operazione di revisione. In passato, com’è noto, i due tipi di controlli avevano una cadenza diversa, essendo annuale quella del bollino e biennale o quadriennale, in relazione all’età del veicolo, quella della revisione.
È chiaro che una volta unificata la cadenza del controllo, come disposto con il decreto legge dello scorso febbraio, non aveva più senso porre in essere entrambe le operazioni. Continuare perciò a rilasciare il bollino significava solo gravare i cittadini di una tassa non dovuta. Per questo motivo il ministero titolare delle competenze tecniche nella materia delle revisioni dei veicoli e dunque in tema di controllo dei gas di scarico, probabilmente pressato dalle richieste di chiarimento sul punto, ha ritenuto di assumere una determinazione chiarificatrice. Dice infatti testualmente il testo del parere: “di conseguenza si precisa che: a) la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodica; b) qualsiasi operazione tecnica diversa da quella della revisione, finalizzata ai controlli di cui si tratta, deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito”.